Art. 1
Costituzione – Denominazione – Sede
È costituito tra gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP). Si possono iscrivere al sindacato tutti gli appartenenti ai ruoli ordinari tecnici – tecnico scientifici e sanitari della Polizia di Stato.
Il SIAP considera la sua autonomia d’iniziativa della politica sindacale ed organizzativa un patrimonio da valorizzare e difendere.
Il SIAP Nazionale ha sede in Roma.
Art. 2
Definizione
Il SIAP è un’organizzazione Nazionale d’uomini e donne appartenenti alla Polizia di Stato senza fini di lucro. Indipendenti da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa o appartenenza a comunità etnica, associati per la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati nella Costituzione Repubblicana.
Il SIAP è parte integrante del mondo del lavoro, s’ispira al modello sindacale confederale e si riconosce nei valori democratici e pluralisti per l’unità del mondo del lavoro, per valorizzare la specificità professionale della rappresentanza dei poliziotti e delle poliziotte. L’autonomia politica e la gestione patrimoniale sono valori fondanti dell’organizzazione.
L’agire sindacale del SIAP sarà tale da impedire ogni sopruso o atto suscettibile di divisione o indebolimento del movimento sindacale. I rapporti interni al SIAP sono democratici ed improntati alla pari dignità tra tutti gli aderenti e le associazioni collegate.
Art. 3
Finalità
Il SIAP persegue le aspirazioni del mondo del lavoro degli operatori della sicurezza per un ordinamento democratico, moderno, fondato sulla giustizia e sulla libertà, sulla piena valorizzazione del lavoro, sulla partecipazione delle lavoratrici e lavoratori, del personale in quiescenza attraverso la promozione di una autonoma associazione collegata, per il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato. Il SIAP si prefigge l’obiettivo affinché gli operatori della Polizia di Stato abbiano una più elevata qualificazione professionale, ricercando impostazioni e soluzioni anche attraverso per la tutela contrattuale dei lavoratori e delle lavoratrici, in un quadro di reali pari opportunità tra i sessi.
Afferma il ruolo fondamentale ed insostituibile del sindacato di ispirazione confederale.
Il SIAP per il raggiungimento delle finalità che si prefigge, sviluppa un’azione volta a:
• Assistere e difendere gli appartenenti della Polizia di Stato nelle controversie derivanti dal rapporto quotidiano di lavoro, attraverso l’attività sindacale e tutelarli nell’esercizio della stessa. Tutelare, anche con ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei degli iscritti.
• Sviluppare un’azione sindacale volta a sensibilizzare ed informare i lavoratori di Polizia e l’opinione pubblica dei problemi della categoria e dell’azione che conduce l’organizzazione stessa;
• Promuovere ed instaurare rapporti con le organizzazioni sindacali di polizia, rappresentanze
militari, in ambito nazionale ed internazionale, in particolare con le organizzazioni di lavoratori della Polizia presenti nel territorio dell’Unione Europea.
• Promuovere e rafforzare i rapporti con i sindacati confederali di categoria e degli altri corpi di polizia, con le rappresentanze militari, al fine di favorire un processo di democratizzazione e di riforma degli apparati dello stato, in prospettiva delle sempre maggiori esigenze di sicurezza della collettività, per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
• Rafforzare l’istituto della Polizia ad ordinamento civile al fine di ottimizzare la qualificazione professionale degli operatori e la sicurezza dei cittadini, anche attraverso la partecipazione e/o compartecipazione con altre categorie professionali ai progetti finanziati dal Governo Italiano e dagli Organismi dell’Unione Europea.
• Promuovere iniziative di politica legislativa, culturali e sociali in favore dei lavoratori di Polizia in servizio ed in quiescenza.
• Perseguire le finalità sindacali avvalendosi dei mezzi consentiti dalla Costituzione Repubblicana.
Art. 4
Politica Sindacale
Ciascuna struttura del SIAP, nel proprio esercizio politico – sindacale, deve favorire lo sviluppo del rapporto partecipativo di tutti gli appartenenti della Polizia di Stato e mantenere una condotta univoca e coerente, in tutte le varie fasi, alle linee indicate dagli organismi direttivi nazionali.
Le segreterie ai vari livelli organizzano corsi di aggiornamento e formazione sindacale per i propri rappresentanti.
Art. 5
Norme generali
Il SIAP opera in tutte le sue istanze per la tutela e gli interessi di tutte le qualifiche rappresentate.
Le riunioni e le assemblee del SIAP sono validamente costituite con la metà più uno dei componenti aventi diritto, con delibere valide a maggioranza dei presenti.
Lo svolgimento delle elezioni e delle votazioni nell’ambito del SIAP fatte salve le norme specificatamente previste dal presente statuto, sono demandate al regolamento approvato alla Direzione Nazionale.
Il Segretario Nazionale Generale, i Segretari Regionali e Provinciali sono eletti nei rispettivi congressi a maggioranza assoluta. I dirigenti sindacali, i quadri e gli iscritti al SIAP hanno il diritto di partecipare all’attività del sindacato, di contribuire alla determinazione della linea politico sindacale.
Ogni iscritto è tenuto all’osservanza del presente statuto, dei regolamenti deliberati dagli organismi statutari e deve concorrere alla loro attuazione. In particolare è tenuto a:
• partecipare attivamente alla vita del sindacato, assolvendo i compiti affidatigli;
• svolgere una costante azione di presenza sindacale sul posto di lavoro e negli ambienti ove vive ed opera;
• adoperarsi per garantire l’unità del sindacato, favorendone la crescita ed il proselitismo;
• tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e delle personalità di ognuno di essi.
Art. 6
Organizzazione Segreterie
Il SIAP organizza le proprie strutture nel modo seguente:
• Segreteria di Base sul posto di lavoro;
• Segreteria Sezionale;
• Segreteria Provinciale (con sede nel capoluogo di Provincia);
• Segreteria Regionale (con sede nel capoluogo di Regione);
• Segreteria Nazionale (con sede in Roma).
Art. 7
Congressi
Il Congresso Provinciale, Regionale e Nazionale è il massimo organo deliberante delle istanze di ciascuna struttura del SIAP.
Il Congresso, ai vari livelli, si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni su convocazione dei rispettivi direttivi o su convocazione straordinaria deliberata dal Consiglio Generale.
Il Congresso Straordinario può essere convocato anche dai due terzi degli iscritti su richiesta motivata. Il tema dell’ordine del giorno per la convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso deve essere reso noto almeno 60 (sessanta) giorni in anticipo da chi ne ha deliberato la convocazione.
Per le procedure congressuali ai vari livelli si demanda alle specifiche norme stabilite dal presente
statuto e del regolamento di attuazione.
Art. 8
Segreteria Provinciale
La Segreteria Provinciale rappresenta nell’ambito della provincia il SIAP. Attua le contrattazioni di
competenza, nomina i membri delle commissioni provinciali, cura l’attività di propaganda e
proselitismo, coordina le segreterie di base e sezionali, provvede all’informazione e cura gli spazi
ad essa adibiti negli Uffici e Reparti della provincia, raccorda le iniziative sindacali con la Segreteria
Regionale e Nazionale.
Organi della Segreteria Provinciale:
• il Congresso Provinciale;
• la Direzione Provinciale;
• la Segreteria Provinciale è così composta:
• dal Segretario Generale Provinciale;
• da un Segretario Generale Aggiunto;
• dal Segretario Amministrativo;
• da non più di sei Segretari Provinciali;
• Collegio dei sindaci;
• Collegio dei probiviri;
• Comitato quadri.
Il Comitato è l’organo dei quadri sindacali e dei delegati sui posti di lavoro, dei membri delle commissioni previste dagli accordi sindacali. Il Comitato è organismo consultivo del Segretario Provinciale e viene convocato dallo stesso.
Nelle province con un numero non inferiore ad ottocento iscritti può essere costituita l’Assemblea Generale Provinciale.
Il Segretario Provinciale ha la rappresentanza legale del SIAP di fronte a terzi ed in giudizio in ambito Provinciale, e per quanto di sua competenza.
Art. 9
Congresso Provinciale
Il Congresso Provinciale è il massimo organo deliberante nella provincia. Al Congresso Provinciale partecipano i delegati eletti sul posto di lavoro secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello statuto. Il Segretario Provinciale uscente, partecipa con diritto di voto e di parola.
Il Congresso Provinciale esamina, discute ed elabora la politica sindacale nell’ambito della provincia. Traccia e propone nuovi indirizzi di politica sindacale in forma di tesi congressuali alla struttura centrale.
Elegge:
• il Segretario Generale Provinciale;
• la Direzione Provinciale;
• il Collegio dei sindaci revisori dei conti;
• il Collegio dei probiviri;
• i delegati al Congresso Regionale e Nazionale;
La Segreteria è eletta dal Congresso su indicazione del Segretario.
Art. 10
Congresso Regionale
Al Congresso Regionale partecipano i delegati eletti nei congressi provinciali secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto, i Segretari Provinciali, delle strutture regolarmente costituite con diritto di voto e di parola. Lo stesso deve svolgersi dopo i lavori congressuali provinciali.
Il Congresso Regionale ha il compito di discutere, valutare, esaminare le proposte e i documenti deliberati dai congressi provinciali, discutere e votare i documenti e le tesi congressuali – discutere, esaminare e votare le politiche del SIAP nella regione, unitamente alla relazione finanziaria.
Elegge:
• il Segretario Regionale il quale ha la rappresentanza legale in ambito regionale per quanto
di sua competenza;
• la Direzione Regionale;
• il Collegio dei sindaci revisori dei conti.
La Segreteria Regionale è eletta dal congresso su indicazione del Segretario ed è così composta:
• dal Segretario Generale Regionale
• da un Segretario Generale Aggiunto
• dal Segretario Amministrativo
• da non più di sei Vice Segretari Regionali
I Segretari Provinciali e i Sindaci Revisori dei conti fanno parte della Direzione Regionale.
Art. 11
Organismi Nazionali
Gli organismi nazionali del SIAP sono:
• Congresso Nazionale;
• Consiglio Nazionale;
• Direzione Nazionale;
• La Segreteria Nazionale;
• Il Segretario Generale Nazionale;
• Il Presidente Nazionale;
• Il Collegio dei sindaci revisori dei conti;
• Il Collegio dei probiviri.
Art. 12
Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è l’assemblea dei delegati eletti nei congressi Provinciali e Regionali, con un rapporto numerico tra delegato e iscritti che sarà definito dalle modalità indicate nel regolamento di attuazione congressuale, approvato dalla Direzione Nazionale che precede il Congresso Nazionale e ne delibera la convocazione. I componenti della Segreteria Nazionale uscente partecipano con diritto di voto e di parola. Elegge:
• Il Segretario Generale;
• Il Consiglio Generale Nazionale;
• La Direzione Nazionale;
• La Presidenza Nazionale;
• Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
• Il Collegio dei Probiviri;
La Segreteria Nazionale è eletta dal Congresso su indicazione del Segretario Generale.
Il Congresso Nazionale è il solo organo competente a sciogliere il sindacato con giustificata motivazione approvata dai 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
Al Congresso Nazionale spetta inoltre la modifica e la definitiva approvazione dello statuto.
Art. 13
Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è l’organo deliberante tra un congresso e l’altro.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Segretario Generale o dalla Direzione Nazionale di norma una volta ogni due anni e mezzo del mandato e/o ogni qualvolta ce ne sia l’esigenza, la sua convocazione può essere richiesta dai 2/5 (due quinti) dei suoi membri.
Il Consiglio si compone di commissioni con compiti di elaborazioni, iniziative e proposte nei limiti degli indirizzi stabiliti dalla Direzione Nazionale. Partecipano al Consiglio Nazionale i rappresentanti delle province e delle regioni in rapporto al numero degli iscritti in ambito Regionale e/o interregionale, con le modalità indicate nel regolamento di esecuzione, oltre agli organismi statutari nazionali eletti. Il Consiglio Nazionale è composto da non più di cento membri, secondo i criteri di proporzionalità della rappresentanza.
È competenza del Consiglio deliberare la politica del SIAP Il Consiglio, su proposta della Direzione con richiesta motivata, delibera l’elevazione o riduzione del numero dei membri del Consiglio Nazionale, della Direzione e della Segreteria Nazionale.
Per le strutture Regionali e Provinciali tale competenza è demandata alle rispettive direzioni. Il Consiglio e le Commissioni consiliari sono presiedute dal Segretario Generale.
Art. 14
Direzione Nazionale
La Direzione Nazionale è l’organo che dirige la politica del SIAP nelle linee e nell’ambito delle decisioni assunte dal Congresso e dal Consiglio Nazionale ed approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e regolamento congressuale.
La composizione della Direzione Nazionale viene decisa dal Congresso Nazionale che lo elegge in proporzione al numero degli iscritti. I componenti vengono eletti sulla base di 1 (uno) ogni 300 (trecento) iscritti nella regione o con il 10% di rappresentatività sulla forza sindacalizzata in regione e/ o interregionale per le piccole regioni; al raggiungimento di 600 (seicento) iscritti spetta il 2° componente, mentre a 1000 (mille) spetterà il 3°.
La Direzione è convocata ordinariamente ogni 4 (quattro) mesi dal Segretario Generale e comunque non meno di due volte l’anno, ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 (due terzi) dei suoi membri.
Tutte le Commissioni consiliari, le convocazioni della Direzione, della Segreteria e dei Collegi sono presiedute dal Segretario Generale.
Se per ragioni di impedimento il Segretario Generale è impossibilitato a presiedere o in caso di assenza e/o impedimento tale rappresentanza è attribuita al Segretario Generale Aggiunto.
In caso di dimissioni del Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto dovrà sostituirlo fino al Congresso straordinario, da tenersi entro e non oltre i 90 (novanta) giorni dalla data di dimissioni.
Art. 15
La Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale è composta:
• dal Segretario Generale Nazionale che la convoca e la presiede ordinariamente ogni mese e tutte le volte che si evidenzia la necessità o viene richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti;
• da un Segretario Generale Aggiunto;
• da non più di sei Segretari Nazionali.
• dal Segretario Amministrativo;
La Segreteria ha competenza di direzione politica ed esecutiva; risponde della propria azione al Consiglio Nazionale ed alla Direzione Nazionale; delibera sugli indirizzi politici e programmatici e sulle piattaforme rivendicative del SIAP, sulla base delle linee approvate dal Congresso e dal Consiglio, delibera le questioni che rivestono carattere di urgenza ratificate successivamente dagli organi competenti. In caso di votazione pari della Segreteria Nazionale prevale il voto del Segretario Generale Nazionale.
Rappresenta, inoltre, il SIAP nei confronti delle controparti nazionali ed internazionali e durante l’iter delle contrattazioni a vari livelli sia in ambito nazionale sia in prospettiva europea; interviene, se necessario, nelle contrattazioni articolate sul territorio. Il Segretario Generale coordina e dirige i lavori della Segreteria Nazionale, può attribuire specifiche deleghe e incarichi.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale del SIAP di fronte a terzi ed in giudizio, per quanto di sua competenza.
In caso di impedimento o di impossibilità si applica la norma prevista dall’ultimo comma dell’articolo 14.
Art. 16
Il Presidente Nazionale
L’Ufficio del Presidente Nazionale del SIAP è composto da tre a cinque membri.
Il Presidente su mandato del Segretario Generale, cura l’attività culturale del SIAP, quando delegato dal Segretario Generale cura i rapporti con il mondo sindacale per le finalità previste dall’art. 3 e le attività di proselitismo delle segreterie provinciali e regionali. Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni di Segreteria Nazionale. Il Presidente è organo di garanzia dei rapporti democratici interni all’organizzazione, cerca la conciliazione per le criticità che possano emergere tra i dirigenti del SIAP o tra gli organi statutari ai diversi livelli. Il Presidente, su disposizione del Segretario Generale, può presiedere i lavori della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale ed il Congresso Nazionale. Il Presidente ed i membri dell’Ufficio di Presidenza possono essere nominati anche tra il personale in quiescenza. In caso di elezione a Presidente del Segretario Generale Nazionale in carica o di dimissioni anticipate dello stesso, assumerà d’ufficio l’incarico di Presidente Nazionale, e unitamente al neo Segretario Generale Nazionale determina l’indirizzo delle linee politico-gestionali, presiede e può convocare in caso di conflitto interno i lavori della Direzione e del Consiglio Nazionale. Il Presidente uscente in caso di dimissioni del Segretario Generale Nazionale che ricoprirà l’incarico di Presidente, assume le funzioni di Segretario Nazionale.
Art. 17
Autonomia – Democrazia
Il SIAP afferma la sua autonomia dai partiti e dalle formazioni politiche, si finanzia attraverso i contributi consentiti dalla legge. L’approvazione delle piattaforme ai vari livelli avviene nel rispetto del principio della consultazione.
Gli organismi statutari stabiliscono le modalità. Il SIAP è dotato di propri ed autonomi organi di stampa a diffusione nazionale.
Art. 18
Contributi Sindacali
I contributi sindacali, versati al SIAP dai suoi iscritti, saranno ripartiti tra le varie strutture sulla base
di criteri anche differenziati, stabiliti dal Consiglio Nazionale; ciò al fine di omogeneizzare lo sviluppo delle strutture periferiche su tutto il territorio nazionale, sulla base del principio di reciproca solidarietà fra le diverse strutture ai vari livelli.
La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte del SIAP è determinata nello spirito dell’Art. 93 L. 121/81, inclusa la tredicesima mensilità ed è così ripartita: 0,50 per le Segreterie Provinciali, 0,10 alle Segreterie Regionali e 0,40 alla Segreteria Nazionale.
Art. 19
Autonomia Amministrativa e patrimonio
Le strutture del SIAP Nazionale, Regionale e Provinciale sono amministrativamente e giuridicamente autonome nel rispetto dei criteri gestionali indicati dal Consiglio Nazionale. La struttura nazionale non è responsabile penalmente dell’andamento amministrativo e delle obbligazioni assunte dalle strutture regionali e provinciali.
Tutte le Segreterie sono obbligatoriamente tenute a possedere il codice fiscale intestato alla Segreteria Provinciale e a presentare i rendiconti consuntivi e preventivi annuali, trasmettendone copia alla Segreteria Nazionale entro il mese di maggio, al fine di ottenere il bilancio complessivo di tutta la struttura sindacale e permettendo alla Segreteria Nazionale di poter relazionare al Consiglio Nazionale circa la gestione amministrativa nel suo complesso ed in particolare:
• l’approvazione dei bilanci preventivi entro i limiti stabiliti;
• la corrispondenza tra entrate ed uscite, tali da evitare disavanzi ed indebitamenti;
• l’inventario dei beni mobili ed immobili di ogni struttura periferica.
Nel caso in cui dovessero essere riscontrate violazioni amministrative, saranno assunti i provvedimenti necessari ordinari e straordinari, al fine di ricondurre la situazione creata alla normalità.
Il rendiconto economico delle strutture, ai vari livelli, si chiude il 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato entro il 30 aprile dell’anno successivo, per la definitiva approvazione.
I diritti patrimoniali degli iscritti al SIAP decadono con la revoca dell’iscrizione.
Art. 20
Collegio dei sindaci revisori dei conti
Il Collegio dei sindaci revisori dei conti e il Collegio dei probiviri sono eletti nei rispettivi congressi.
Il Collegio dei sindaci revisori dei conti, ai vari livelli, è composto da tre membri più due supplenti aventi compiti di:
• controllo della gestione amministrativa;
• verifica della regolarità delle entrate, delle spese e della destinazione delle eccedenze;
• controllo dei rendiconti preventivi e consuntivi prima dell’approvazione da parte dei
rispettivi direttivi, presentati a quest’ultimi con relazione scritta;
• controllo della gestione e dell’inventario dei beni patrimoniali mobili ed immobili.
Il Segretario amministrativo Nazionale, Regionale e Provinciale, entro il mese di aprile dell’anno successivo, presenta al collegio dei sindaci dei rispettivi organi la relazione del bilancio consuntivo, preventivo e patrimoniale dell’anno precedente. Il Collegio, a verifica effettuata, con atto scritto presenta entro il 30 di aprile la relazione amministrativa alla Direzione competente, per la definitiva approvazione, trasmettendone copia alla Segreteria Nazionale.
Al mancato rispetto delle sopra indicate scadenze, senza motivata giustificazione, ne consegue la decadenza dagli incarichi.
Art. 21
Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è costituito nelle Segreterie Provinciali e Nazionali, svolgendo le seguenti mansioni:
• Attiva le procedure di istruttoria per i procedimenti disciplinari in base alle segnalazioni ricevute da un componete degli organismi statutari.
• Delibera le risultanze delle istruttorie dei procedimenti disciplinari, sia in caso di inflizione
della sanzione sia in caso di archiviazione.
• Decide, in seconda istanza, in merito ai ricorsi presentati avverso i provvedimenti disciplinari
adottati collegialmente in prima istanza.
• Il Collegio probiviri nazionali esprime su richiesta degli interessati pareri sull’interpretazione
dello statuto; inoltre, mediante richiesta scritta da parte degli organismi statutari, verifica
l’applicazione delle procedure, ed esprime parere interpretativo, audito il Segretario Generale.
Il Collegio probiviri nazionali ha competenza sugli organismi regionali.
Art. 22
Provvedimenti sanzionatori
La competenza per il giudizio o applicazione di provvedimenti disciplinari spetta al collegio dei probiviri provinciali e nazionali aventi denominazione di prima e seconda istanza. I provvedimenti sono:
• Il richiamo;
• La sospensione;
• L’espulsione.
Il Richiamo: È un atto scritto motivato da deplorazione e biasimo, inflitto all’iscritto avente anche cariche sindacali per lievi trasgressioni o leggerezze di comportamento.
La sospensione: È inflitta per trasgressioni ai doveri morali e sindacali.
L’espulsione: È un provvedimento inflitto all’iscritto avente anche carica sindacale che, con l’immorale comportamento, arreca grave pregiudizio al SIAP L’espulsione o la sospensione può essere inflitta per ragione cautelativa anche dalla Segreteria con approvazione assoluta dei suoi componenti.
L’iscritto a cui viene inflitto il provvedimento disciplinare può, con atto scritto, fare ricorso ai probiviri dell’organo superiore.
Nel caso di conferma o applicazione della sospensione da parte del collegio superiore per un periodo superiore a sei mesi, l’eventuale carica sindacale statutaria ricoperta, decade.
Art. 23
Riammissione nel Sindacato di Polizia
L’iscritto a cui viene inflitta l’espulsione può, a domanda scritta, essere riammesso.
La domanda di riammissione non può essere presentata prima di sei mesi dall’emanazione del provvedimento.
La riammissione è subordinata al giudizio dell’organo che ha emesso il provvedimento. L’iscritto riammesso non può ricoprire cariche statutarie, nei dodici mesi successivi alla data di riammissione
Art. 24
Cumulo di cariche
È consentito nel sindacato SIAP il cumulo di cariche sindacali escluse quelle tra le seguenti:
• Segretario Generale Nazionale con Segretario Generale Provinciale o Segretario Generale Regionale;
• Segretario Generale Regionale con Segretario Generale Provinciale;
• I Segretari Generali ad ogni livello non possono in nessun caso ricoprire l’incarico di Segretario Amministrativo;
Cariche direttive ed organizzative del SIAP con membro del Collegio dei probiviri e dei sindaci revisori dei conti.
Art. 25
Incompatibilità
Non sono compatibili cariche sindacali direttive, esecutive ed organizzative del SIAP con l’appartenenza o l’iscrizione ad associazioni segrete o con quelle che pratichino principi contrari al presente statuto ed ai principi della Costituzione.
È inoltre incompatibile l’iscrizione ad altre Organizzazioni Sindacali se si ricoprono incarichi negli organismi statutari del SIAP a tutti i livelli, pena il decadimento della carica mediante il deferimento al collegio dei probiviri di competenza per l’irrogazione del provvedimento sanzionatorio.
Art. 26
Decadenza per gravi motivi
L’iscritto al SIAP sia esso anche dirigente sindacale, condannato per gravi delitti o che si renda moralmente indegno e/o deontologicamente scorretto secondo quanto stabilito dal presente statuto, è dichiarato decaduto dalla qualità di iscritto e dalla eventuale carica, con giudizio da emettere da parte del collegio dei probiviri.
Art. 27
Impedimento
In caso di impedimento, dimissioni o espulsione di un membro della Segreteria Nazionale, escluso il Segretario Generale, per il quale si può applicare la norma prevista dall’ultimo comma dell’art. 14, provvisoriamente, considerato che la sua elezione è demandata al Congresso Nazionale, questi sarà sostituito da un membro della Direzione Nazionale su delibera del medesimo organo.
Esso rimarrà in carica fino a quando non si svolgerà un successivo Congresso Nazionale, nei termini indicati all’ultimo comma dell’art. 14.
Per i membri delle Segreterie Provinciali e Regionali la loro sostituzione è demandata alle rispettive Direzioni escluso per i Segretari Generali, per i quali si applica la stessa procedura prevista per il Segretario Generale Nazionale.
Art. 28
Norma di garanzia
Per quanto non previsto dallo statuto e regolamento SIAP, si demanda al Consiglio Nazionale, quale
organo competente, la risoluzione di tutti quei casi che gli verranno prospettati.
Art. 29
Gestione Straordinaria
Nel caso di grave violazione dello statuto, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme di ripartizione dei contributi da parte delle strutture provinciali e regionali e di mancato rispetto delle norme di cui all’art. 20, la Direzione Nazionale a maggioranza dei due terzi dei presenti può, con provvedimento motivato decretare lo scioglimento di qualsiasi organo e la nomina di Commissario reggente.
Tale potere, nei casi d’urgenza, può essere esercitato dal Segretario Generale previa ratifica da parte della Direzione Nazionale nella sua prima riunione.
Art. 30
Commissario Straordinario
Il Commissario Straordinario deve provvedere all’ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dalla Direzione
Nazionale che non può comunque superare i 6 (sei) mesi.
Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostruzione della struttura, il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque protrarsi oltre ulteriori 3 (tre) mesi.
Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 29 può essere nominato un Commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
Art. 31
Dirigenti Nazionali
Il Segretario Generale si avvale della collaborazione di membri della Direzione Nazionale, con specifiche competenze e qualità, per supportare, attraverso l’istituto della delega, l’attività della
Segreteria Nazionale. I dirigenti nazionali sono riuniti in forma di gabinetto della Segreteria Generale quale organo consultivo, e possono partecipare con il solo diritto di parola ai lavori della Segreteria Nazionale, se espressamente convocati dal Segretario Generale.
Art. 32
Norme Generali
La composizione degli incarichi delle Segreterie Provinciali e Regionali può essere derogata per eccezionali, particolari e motivate esigenze, su autorizzazione del Segretario Generale Nazionale